GE/VD/VS/TI
In Svizzera sono i Cantoni, non la Confederazione, ad avere l’autorità di concedere il riconoscimento pubblico alle comunità religiose. Mentre la maggioranza dei Cantoni ha riconosciuto di diritto pubblico le Chiese protestanti riformate e cattoliche romane (con l’eccezione di Ginevra e Neuchâtel), negli ultimi anni c’è stata una tendenza a riconoscere anche le minoranze religiose (status d’interesse pubblico). Per esempio, sei Cantoni hanno riconosciuto la loro comunità ebraica come di interesse pubblico (Basilea Città, Friborgo, San Gallo, Berna, Zurigo e Vaud) e solo Basilea Città ha riconosciuto una comunità musulmana, in questo caso la comunità Alevi.
I Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Ticino hanno legiferato ognuno a modo suo il rapporto con le comunità religiose. Si possono osservare delle differenze tra i Cantoni, soprattutto nei tipi di statuti di riconoscimento in vigore e nelle minoranze già riconosciute. Queste differenze sono dovute principalmente a fattori storici e politici, ma anche a particolarità locali.
CANTON GINEVRA
Nel Canton Ginevra, che ha un regime laico (come il Canton Neuchâtel), la maggior parte delle comunità ha lo statuto di associazione o di fondazione privata. Tuttavia, dal 1944, la Chiesa protestante riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana, ciascuna organizzata come associazione privata, si distinguono dalle altre comunità religiose dal momento che beneficiano del riconoscimento pubblico. Queste tre comunità non sono finanziate dallo Stato, ma beneficiano del suo sostegno con la raccolta della tassa ecclesiastica volontaria e l’accesso dei suoi cappellani agli ospedali, agli stabilimenti medico-sociali e alle prigioni. Nel febbraio 2019, il popolo ginevrino ha accettato la legge sulla laicità, che estende il diritto di riscuotere le tasse ecclesiastiche e lo status di cappellano alle minoranze religiose. Autorizza inoltre l’insegnamento religioso nelle scuole, ma vieta i segni esterni di appartenenza religiosa ai funzionari pubblici e ai funzionari eletti. Diversi punti, come il divieto di indossare simboli religiosi, sono stati oggetti di ricorso.
Per saperne di più:
- Costituzione del 14. ottobre 2012, articolo 3
- Regolamento C 4 15.03 del 16. maggio 1944, articolo singulo
CANTON VAUD
Nel Canton Vaud, la Chiesa protestante riformata e la Chiesa cattolica romana godono dello status di diritto pubblico e hanno personalità giuridica. Sono finanziate dallo Stato. Dal 2003, la comunità ebraica è stata riconosciuta come di interesse pubblico, anche se non è finanziata dallo Stato. Le altre comunità sono generalmente organizzate in associazioni o fondazioni private. Con la nuova Costituzione del 2003, possono richiedere lo status di interesse pubblico, purché soddisfino le condizioni stabilite dalla normativa in vigore da gennaio 2015. Ad oggi, tre federazioni hanno chiesto formalmente il riconoscimento:
- La Federazione delle Chiese firmatarie dell’accordo di Bonn nel 1931 nel Canton Vaud, che comprende cinque parrocchie anglicane nel Canton Vaud e una parrocchia cattolico-cristiana.
- La Federazione evangelica vodese (FEV) che raggruppa 42 parrocchie evangeliche.
- L’Unione vodese delle associazioni musulmane (UVAM) che conta 15 centri.
Per saperne di più sulle leggi vodesi relative allo stato di riconoscimento:
- Costituzione vodese del 14 aprile 2003, articoli 170 e 171
- Legge sulla Chiesa Evangelica Riformata del Cantone di Vaud del 9 gennaio 2007
- Legge sulla Federazione ecclesiastica cattolica romana del Cantone di Vaud del 9 gennaio 2007
- Legge sulla Comunità ebraica di Losanna e del Cantone di Vaud del 7 gennaio 2007
- Legge sulla Federazione ecclesiastica cattolica romana del Cantone di Vaud del 9 gennaio 2007
- Legge sul riconoscimento delle comunità religiose e sulle relazioni tra lo Stato e le comunità religiose riconosciute di interesse pubblico del 9 gennaio 2007
- Legge sulle relazioni tra lo Stato e le chiese riconosciute di diritto pubblico del 9 gennaio 2007
- Regolamento d’applicazione della legge del 9 gennaio 2007 sul riconoscimento delle comunità religiose e sulle relazioni tra lo Stato e le comunità religiose riconosciute d’interesse pubblico del 24 settembre 2014
CANTON VALLESE
Nel Canton Vallese, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa protestante riformata hanno lo status di diritto pubblico. I Comuni sono chiamati a finanziare queste Chiese, se necessario. Le altre comunità sono per lo più organizzate in associazioni o fondazioni private. Lo Stato può concedere loro lo status di diritto pubblico a seconda della loro importanza.
Per saperne di più:
- Costituzione del Cantone del Vallese dell’8 marzo 1907, articolo 2 (accettata in votazione popolare il 17 marzo 1974, entrata in vigore il 1° agosto 1993)
- Legge sulle relazioni tra le Chiese e lo Stato nel cantone del Vallese del 13 novembre 1991
CANTON TICINO
Nel Canton Ticino, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno lo status di diritto pubblico e sono parzialmente finanziate dallo Stato. Le altre comunità hanno generalmente lo status di associazioni o fondazioni private. La Costituzione ticinese può conferire lo status di diritto pubblico a queste comunità religiose.
Per saperne di più:
- Costituzione ticinese del 17 dicembre 1997, articolo 24, paragrafi 1 e 2
- Legge sulla Chiesa cattolica (loi sur l’Eglise catholique) del 16 dicembre 2002
- Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino del 14 aprile 1997
- Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004
ALTRI CANTONI
Per informazioni sugli altri Cantoni, consultare il sito dell’Istituto di diritto religioso dell’Università di Friborgo.