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Quadro legale per le terapie alternative

GE/VD/VS/TI

Negli ultimi decenni, c’è stato un aumento del numero di terapie spirituali sul mercato sanitario.La “terapia spirituale” è generalmente intesa come metodi che coinvolgono “doni”, “potere soprannaturale”, o “energie”.Queste terapie sono comunemente chiamate “pratiche complementari”, “medicina alternativa” o “tecniche di benessere”.

In Svizzera, alcuni di questi metodi di cura sono stati riconosciuti dallo Stato dopo la votazione del 17 maggio 2009, che permette la reintegrazione di cinque medicine alternative nell’assicurazione di base della Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal): l’omeopatia, la medicina antroposofica, la fitoterapia, la terapia neurale e la medicina tradizionale cinese, purché siano amministrate da medici autorizzati.

La Confederazione ha recentemente (2016) implementato un Diploma Federale di Terapista Complementare, un programma con un esame impegnativo ma diverse terapie complementari saranno ufficialmente riconosciute dalla Confederazione. Esistono diplomi simili per la Medicina Alternativa, il Massaggio Medico e l’Arte e la Musicoterapia. Le condizioni di ammissione all’esame professionale superiore sono le seguenti:

  • Avere un diploma di scuola superiore o equivalente
  • Possedere un certificato nel rispettivo campo
  • Pratica professionale nel campo
  • Prova della supervisione effettuata e approvata dall’ente competente.

Più informazioni sul sito dell’OrTra TC

Plus d’informations sur le site de l’OrTra MA

Plus d’informations sur le site de l’OrTra MM

Plus d’informations sur le site d’ARTECURA

Quadro legale per le terapie alternative nel Canton Ginevra

Nel Canton Ginevra, una persona che non esercita una professione sanitaria può tuttavia esercitare una pratica complementare a condizione che sia registrata presso il Dipartimento dell’azione sociale e della sanità, che non rappresenti un pericolo per la salute del paziente, che non vi sia rischio di confusione con le cure fornite da un professionista sanitario e che il paziente vi acconsenta dopo essere stato informato della pratica complementare.Il terapeuta deve inoltre registrarsi presso il servizio medico cantonale.

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Quadro legale per le terapie spirituali nel Canton Vaud

Nel Canton Vaud, l’esercizio di pratiche terapeutiche non riconosciute non è regolamentato.Tuttavia, l’esercizio illegale di una professione sanitaria è condannato.

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Quadro legale per le terapie spirituali nel Canton Vallese

Il Canton Vallese tollera i terapisti che praticano metodi di trattamento non riconosciuti, purché rispettino certe condizioni: in particolare, è vietato loro fare pubblicità e spacciarsi per professionisti della salute.

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Quadro legale per le terapie spirituali nel Canton Ticino

Il Canton Ticino distingue i terapisti complementari e i guaritori.I “terapisti complementari” devono essere in possesso di una licenza cantonale rilasciata a persone che hanno superato l’esame cantonale per terapisti complementari.Gli è proibito eseguire operazioni chirurgiche, iniezioni e prelievi di sangue, usare dispositivi ionizzanti o prescrivere farmaci.La legge ticinese permette ai “guaritori” di praticare purché soddisfino tutte le condizioni sopracitate e siano pagati solo su base volontaria.Sono considerate come “guaritori” tutte le persone che non hanno una licenza cantonale secondo la legge sanitaria e che forniscono occasionalmente o regolarmente cure o terapie (articolo 63d).Devono anche essere registrati presso il Dipartimento della Salute Pubblica.

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