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Terapie di “conversione sessuale”

Le “terapie di conversione sessuale” sono presenti sia in ambito psicologico/psichiatrico che religioso, in varie forme.Riguardano le persone omosessuali e derivano da una concezione dell’omosessualità come “un disordine patologico o un peccato nel quadro religioso”.

Definizione in ambito religioso

Le “terapie di conversione sessuale” mirano a “consigliare e sostenere” le persone omosessuali in un processo di “restauro” all’eterosessualità.Sono offerte da alcune comunità o associazioni principalmente cristiane, che sono vicine agli ambienti evangelici o conservatori.Sono emerse negli anni ’80, in particolare sotto la spinta di Elizabeth Moberly, una teologa la cui tesi spiega l’omosessualità come una conseguenza delle difficoltà nella relazione genitori-figli.

Ad oggi esistono pochi dati per valutare la diffusione di questa pratica.Alcune comunità religiose fanno dei discorsi che descrivono l’omosessualità come una “devianza” basata su interpretazioni rigide dei testi fondatori.Tuttavia, non istituiscono “terapie di conversione sessuale”.

In Svizzera, due organizzazioni sono certificate per fornire queste forme di “guida spirituale” che possono affrontare l’identità sessuale.Entrambe provengono dalla stessa organizzazione evangelica internazionale, fondata negli Stati Uniti nel 1980.Nella Svizzera francese, non vengono esplicitamente offerte delle “terapie di conversione”.Tuttavia, alcune comunità offrono corsi che si avvicinano a queste pratiche.

Le terapie di conversione e il tema della sessualità sembrano essere più centrali nei gruppi svizzero-tedeschi. In effetti, abbiamo a che fare con la domanda “Possiamo cambiare la nostra sessualità?”sotto il titolo di “Terapia di conversione”.

Legislazione

Nella sua risposta alla mozione della consigliera nazionale Rosmarie Qadranti, che proponeva un “divieto della “cura” dei minori omosessuali”, il Consiglio federale non ha affrontato queste terapie in ambito religioso, ma solo in ambito medico e psichiatrico.La mozione è stata respinta dal Consiglio federale il 4.09.2019, poiché “non esiste una legislazione federale specifica in questo settore, come la LPPsi, per introdurre un divieto delle suddette terapie”.Ad ogni modo, l’argomento è stato ripreso nel dicembre 2019 e sarà discusso in Consiglio Nazionale.Legiferare su questo tema negli ambienti religiosi può comportare due approcci che si scontrano nell’arena pubblica:quella che privilegia il testo contro la discriminazione (art. 261 CP), e quella che si riferisce alla libertà di credo (art. 15 della Costituzione) e di opinione (art. 16 della Costituzione).